Le norme europee impongono la dotazione di un «tachigrafo intelligente» della versione 1 (GEN2 V1) per i veicoli di nuova immatricolazione dal 15 giugno 2019, soggetti al regolamento (UE) n. 165/2014).
I requisiti tecnici sono contemplati nell’allegato I C (il cosiddetto «allegato tecnico I C») del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799. Per quelli immatricolati dal 21 agosto 2023, invece, è obbligatoria la versione aggiornata di seconda generazione (GEN2V2).
I nuovi tachigrafi sono introdotti in Svizzera parallelamente all’UE per consentire agli autotrasportatori elvetici di continuare ad accedere senza restrizioni al mercato europeo.
I sistemi di ultima generazione sono progettati per essere ancora più sicuri e protetti da manipolazioni in modo da garantire il rispetto delle norme sui tempi di lavoro, guida e riposo, aumentare ulteriormente l’efficienza dei controlli da parte delle autorità esecutive e semplificare l’utilizzo dei dispositivi.
Quali sono le novità rispetto alla prima versione (GEN2 V1)?
- Il tachigrafo intelligente è in grado di verificare l’autenticità dei segnali del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), geolocalizzando in automatico a inizio e fine dell’orario di lavoro giornaliero nonché ogni 3 ore di guida cumulative.
- Il dispositivo si avvale della tecnologia di comunicazione dedicata a corto raggio (Dedicated Short Range Communication, DSRC) che utilizza frequenze radio sicure per l’accesso da remoto ai dati, tra cui – e questa è una novità – anche informazioni relative a superamenti dei periodi di guida. La DSRC consente alle autorità impegnate nei controlli stradali di consultare a distanza i dati tachigrafici e intercettare eventuali non conformità, senza quindi dover fermare il mezzo.
- Anche i passaggi di confine sono registrati automaticamente, agevolando l’accertamento dei dati sulle percorrenze a cura di suddetti organi di controllo.
- Tutte le carte tachigrafiche attualmente in dotazione rimangono compatibili con i nuovi dispositivi e saranno sostituite con schede GEN V2 solo alla scadenza della loro validità, secondo l’ordinaria procedura di rinnovo.
Domande relative all’ordinazione di carte GEN2 V2:
Dal 27 luglio 2023 si rilasciano esclusivamente carte GEN2 V2.
A tergo della carta tachigrafica, il numero di omologazione riportato sopra il chip è 00022 per le GEN2 V2, 0007 per le GEN2 V1.
Domande relative al tachigrafo intelligente
No, purché circolino solo su territorio svizzero.
Nel trasporto transfrontaliero, dal 1° gennaio 2025 saranno autorizzati soltanto i tachigrafi intelligenti (GEN2 V1 e GEN2 V2) e dal 19 agosto 2025 solo la seconda versione (GEN2 V2).
No, l'obbligo di aggiornamento si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, il 20 dicembre 2024 la Commissione Europea ha annunciato che i mesi di gennaio e febbraio 2025 saranno considerati una fase di apprendimento per le autorità esecutive. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente documento PDF della Commissione Europea: Summary report of the Committee
meeting of 18 December 2024
Dal 21 agosto 2023 l’obbligo riguarda tutti i veicoli equipaggiati per la prima volta con cronotachigrafo, tranne se l’autista è soggetto all’ORL2 o se il dispositivo viene impiegato esclusivamente per chiarire la dinamica di un incidente.
Tutti i veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 in poi dovranno essere dotati di modelli GEN2 V2. Fino al 31 maggio 2024 è ancora ammesso immatricolare un mezzo per il trasporto interno con un tachigrafo GEN2 V1; quest’ultimo dovrà essere adeguato al più tardi dopo 24 mesi (p. es. al momento del primo controllo periodico).
Certamente, nulla lo impedisce.
Le specifiche tecniche dell’intero sistema sono riportate nell’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799,i versione 2023/980.
Sì: dal 1° marzo 2022 sui tachigrafi intelligenti (GEN2 V1 e V2) sono ammessi solo sigilli certificati, riconoscibili dal simbolo in rilievo
costituto da una «T» maiuscola all’interno di un cerchio di circa 7 mm di diametro.
Per tachigrafi di prima generazione e analogici bastano i sigilli convenzionali.
No. È stato sostituito il 1° febbraio 2019 dalla cosiddetta targhetta di montaggio, un adesivo apposto in posizione chiaramente visibile nell’abitacolo, certificante la conformità di installazione del dispositivo.
La targhetta di montaggio (un adesivo collocato in zona portiera) del tachigrafo intelligente di seconda generazione riporta obbligatoriamente la destinazione d’uso del veicolo, ovvero se è previsto per il trasporto di persone oppure di cose (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, requisito 396 ultimo lemma).
No, a meno di montare un tachigrafo intelligente al posto di quello analogico o digitale. In tutti i casi, si richiede un apparecchio dotato della tecnologia più avanzata della relativa generazione.