In linea di principio, sono soggetti all'ordinanza per gli autisti (OLR 1) i conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circolazione, le 3,5 t (autocarri [art. 11 cpv. 2 lett.f OETV] nonché i conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere di oltre sedici persone (furgoncini [art. 11 cpv. 2 lett.c OETV] e autobus [art. 11 cpv. 2 lett.d OETV]) (cfr. art. 3 cpv. 1 OLR 1).
La OLR 1 prevede tuttavia una serie di eccezioni, valevoli sia nel traffico transfrontaliero che in quello interno o solo nel traffico interno (cfr. art. 4 OLR 1).
Spetta agli organi esecutivi cantonali decidere in via definitiva se il conducente, durante una corsa con un veicolo o una combinazione di veicoli, sia soggetto o meno alla OLR 1.