In linea di principio, sono soggetti alla OLR 2 i conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett.b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett.d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 11) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV) utilizzati per il trasporto professionale di persone (cfr. art. 3 cpv. 1 OLR 2).
Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente (cfr. art. 3 cpv. 1bis OLR 2).
Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista (cfr. art. 3 cpv. 1ter OLR 2).
Anche la OLR 2 prevede una serie di eccezioni (cfr. art. 4 OLR 2).