Fra le novità principali la riduzione a una sola giornata della formazione complementare durante il periodo di prova e l’introduzione della possibilità di ottenere la licenza per allievo conducente per automobili (cat. B) già a 17 anni.
Modifiche del 14 dicembre 2018:
L'essenziale in breve
Formazione complementare (corsi)
In futuro la formazione complementare durerà soltanto una giornata e dovrà essere svolta entro un anno dal superamento dell’esame per conducente; conterrà esercitazioni pratiche e simulazioni di guida in condizioni realistiche. Per evitare incidenti è fondamentale saper frenare correttamente e tempestivamente in ogni situazione. Sebbene la frenata a fondo sia già contemplata dall’esame di guida odierno, per gli aspiranti conducenti è spesso difficile poter allenarsi e verificarne la padronanza nel traffico intenso; i piazzali disponibili per la formazione sono invece ben adatti a tale scopo. Un altro importante elemento è l’efficienza energetica alla guida, sulla quale in futuro ci si potrà esercitare anche mediante simulatori.
Licenza di condurre in prova con scadenza nel 2020 o successiva
- Chi è in possesso di una licenza in prova con scadenza nel 2020 o successiva dovrà partecipare soltanto alla nuova giornata di formazione complementare o dimostrare di aver concluso il primo corso attuale.
- Chi ha ottenuto una licenza in prova prima del 31 dicembre 2019 può seguire, invece della nuova formazione complementare di una giornata, il primo corso di quella attuale. La formazione deve essere completata entro tre anni.
- Chi ottiene una licenza in prova dopo il 31 dicembre 2019 dovrà frequentare la formazione complementare entro 12 mesi dal rilascio di detto documento.
Formazione complementare obbligatoria dal 1° gennaio 2020
- Il corso dura sette ore e si svolge in una sola giornata.
- Deve essere seguito entro 12 mesi dal rilascio della licenza di condurre in prova.
Lezioni di guida a partire dai 17 anni
Chi desidera ottenere la licenza per allievo conducente prima del 20° compleanno dovrà seguire un apprendimento di dodici mesi. Questa modifica contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale, in quanto il rischio di incidenti una volta superato l’esame di guida diminuisce in modo inversamente proporzionale al numero di esercitazioni accompagnate effettuate. L’età minima per il conseguimento della categoria B non sarà innalzata, per cui si potrà ottenere la licenza per allievo conducente già a 17 anni. Inoltre, per determinate formazioni professionali è necessario possedere la patente già a 18 anni. A coloro che conseguiranno la licenza per allievo conducente dopo i 20 anni, invece, continuerà ad applicarsi la regolamentazione vigente.
Nuovo disciplinamento
Dal 1° gennaio 2021, come da delibera del Consiglio federale del 14 dicembre 2018, i giovani sotto i 20 anni possono conseguire la licenza per allievo conducente di autovetture (categoria B) già a 17 anni, con il vincolo di almeno 12 mesi di titolarità per poter accedere all’esame pratico di guida.
L’esame teorico di base può essere sostenuto, come in passato, a partire da un mese prima del raggiungimento dell’età minima prevista (articolo 13 capoverso 1bis dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione [OAC]).
Nati dal 2004 in poi
Ai neoconducenti nati nel 2004 e anni successivi si applica la nuova normativa. Sono esclusi soltanto gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base per «Autista di veicoli pesanti AFC» (articolo 22 capoverso 1bis OAC) e i gruppi professionali indicati nelle istruzioni relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base «Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC», «Meccatronica/Meccatronico d’automobili AFC» (entrambi con indirizzo «veicoli utilitari») e «Autista di veicoli leggeri CFP».
Nati nel 2003
Per consentire ai nuovi conducenti classe 2003 di svolgere l’esame pratico a 18 anni senza il vincolo del periodo di apprendimento di 12 mesi, il 3 luglio 2019 l’Esecutivo ha introdotto un’ulteriore disposizione transitoria alla versione modificata del 14 dicembre 2018: l’articolo 151l capoverso 1bis OAC, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Concretamente questo significa che dal 1° gennaio 2021 gli aspiranti automobilisti nati nel 2003 possono ottenere a 17 anni la licenza per allievo della categoria B, previo superamento dell’esame teorico di base.
Se la conseguono nel 2021 possono accedere all’esame pratico di guida anche se titolari da meno di 12 mesi, a condizione di avere compiuto 18 anni.
A chi la ottiene nel 2022 o successivamente, invece, si applica il requisito dei 12 mesi di esperienza al volante.
Nati nel 2002 e 2001
Per essere dispensati dal completare l’apprendimento di 12 mesi, i nati nel 2002 e 2001 devono aver ottenuto la licenza di allievo nel 2020 oppure dopo il compimento dei 20 anni.
Dal momento che potevano ottenere la licenza di allievo per autovetture (categoria B) soltanto a 18 anni compiuti, se l’hanno conseguita nel 2020 possono essere ammessi all’esame pratico di guida nel 2021 anche se la possiedono da meno di un anno. È quanto dispone l’articolo 151l capoverso 1 OAC, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Valutazione della regolamentazione
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC di valutare, entro tre anni dall’entrata in vigore di questa nuova regolamentazione, i relativi effetti e di pubblicare un rapporto sull’esito della valutazione, presentando al contempo una proposta su come procedere in seguito.
Altre modifiche
In futuro si dovrà guidare per almeno due anni un motoveicolo di categoria A limitata a 35 kW prima di poter passare a modelli di potenza superiore. L’accesso diretto sarà consentito soltanto a chi necessita di condurre tali mezzi per lavoro, vale a dire apprendisti meccanici, agenti di polizia o esperti della circolazione.
Saranno armonizzate alle disposizioni UE sia le categorie svizzere sia l’età minima, abbassandola. In futuro i motoveicoli da 125 cc si potranno guidare già a 16 anni (attualmente in Svizzera: 18 anni). La nuova categoria AM dell’UE, che contempla l’autorizzazione a condurre motoleggere (velocità massima 45 km/h, cilindrata o potenza massime rispettivamente di 50 cm3 o 4 kW) e che prevede come età minima 15 anni (oggi in Svizzera: 16), sarà integrata nella sottocategoria A1. Nessuna modifica, invece, all’età minima per la categoria A limitata a 35 kW (UE = A2), che rimane fissata a 18 anni.
Le formazioni completate (corso di teoria della circolazione, formazione pratica di base per motociclisti ecc.) e gli esami superati (esame teorico, esame pratico) avranno in linea di principio validità illimitata.
Le vecchie patenti, il cui contenuto talvolta differisce significativamente dalle categorie odierne, causano costi elevati nei sistemi di dati e devono quindi essere eliminate. I titolari di tale documento sono tenuti a chiederne la sostituzione con uno in formato carta di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2024 (nuova data: 31 ottobre 2024, si veda il comunicato stampa del Consiglio federale del 10 maggio 2023). Dopo tale data la versione cartacea perderà il suo valore di «documento di legittimazione», mentre non decadrà l’autorizzazione alla guida.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Le novità riguardanti la formazione complementare entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. Chi a partire da tale data convertirà la patente in prova in patente definitiva dovrà dimostrare di aver frequentato soltanto una giornata di corso; questo vale anche per coloro che hanno svolto la prima giornata formativa secondo il diritto previgente.
L’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente per automobili entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, così come l’abbassamento di quella per le categorie di motoveicoli e la soppressione dell’accesso diretto ai modelli di potenza superiore. Ciò significa che i titolari della categoria A1 aventi oggi tra i 16 e i 18 anni potranno condurre motoveicoli da 125 cc nel momento stesso in cui questa norma diverrà vigente. Dal 1° gennaio 2021 le formazioni completate e gli esami superati avranno in linea di principio validità illimitata.
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