L'articolo 100 capoverso 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) stabilisce quali veicoli debbano essere muniti di tachigrafo.
Per domande sull’argomento sono a disposizione i servizi cantonali della circolazione.
Nei trasporti internazionali, devono essere muniti di tachigrafo (cfr. art. 10 AETR) anche i veicoli i cui conducenti sono soggetti all'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, comprensivo di appendici e allegato (AETR; RS 0.822.725.22).