Normativa di riferimento per l’USTRA

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Organizzazione e mandato

L’Ufficio federale delle strade è l’autorità competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato, ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Infrastruttura

La norma di riferimento è la legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali, corredata dalla rispettiva ordinanza del 7 novembre 2007.

Elenco completo di leggi e ordinanze federali in materia:

I progetti sono elaborati e realizzati in ottemperanza anche alle seguenti norme:

Standard, modelli e altra documentazione relativa alle strade nazionali:

Acquisizioni

L’USTRA effettua ogni anno numerose acquisizioni attenendosi alle seguenti disposizioni:

Usufruisce inoltre di un manuale appalti interno, aggiornato periodicamente in base ai cambiamenti normativi in materia:

Finanziamento dell’infrastruttura e sovvenzioni

L’USTRA applica le seguenti norme:

Circolazione stradale

Elenco completo di leggi e ordinanze federali:

Istruzioni, direttive, circolari e pubblicazioni:

Procedure

L’USTRA agisce in ottemperanza alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA ; RS 172.021).

https://www.astra.admin.ch/content/astra/it/home/l-ustra/aufgaben/basi%20legali.html