Autorizzazioni uniche per viaggi d'importazione e di transito transfrontalieri
In questo caso l'autorità competente è in genere l'USTRA.
Se vengono percorse anche strade cantonali di grande transito e se vengono superati i limiti definiti dall'art. 79 cpv 2 e 3 ONC, il richiedente deve trasmettere la richiesta a l`USTRA, è l`USTRA trasmetterà la richiesta ai Cantoni toccati. Questi ultimi comunicano le disposizioni precisanti l'itinerario e le eventuali condizioni all'USTRA, che provvede quindi a rilasciare l'autorizzazione speciale.
Autorizzazioni uniche per viaggi d'esportazione e interni (intercantonali e intracantonali)
In questo caso l'autorità competente per la richiesta è in genere il Cantone di partenza (luogo di partenza del trasporto eccezionale).
Se vengono percorse anche strade cantonali di grande transito all'interno di altri Cantoni, il richiedente deve trasmettere la richiesta anche ai Cantoni interessati. Questi ultimi comunicano le disposizioni precisanti l'itinerario e le eventuali condizioni al Cantone di partenza, che provvede quindi a rilasciare l'autorizzazione speciale.
Durata della procedura di rilascio dell'autorizzazione
L'evasione delle richieste debitamente compilate presuppone mediamente 3 giorni lavorativi. Qualora una richiesta venga presentata e autorizzata un giorno feriale prima della data prevista per il trasporto, l'USTRA addebita un supplemento per evasione urgente. Le autorizzazioni vengono inviate al richiedente per e-mail.
Fatturazione
L'USTRA e i Cantoni interessati fatturano i loro costi separatamente.
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