L’ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC; RS 741.58) stabilisce quali dati possono essere comunicati e a quali condizioni.
L’ordinanza sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA; RS 172.047.40) disciplina gli emolumenti per i singoli prodotti informativi. In caso di ordini effettuati da Cantoni o unità amministrative della Confederazione o di preminenti interessi pubblici, si può valutare la possibilità di una riduzione degli emolumenti o di un esonero totale.