Incremento delle revoche di patenti nel 2010

Berna, 08.02.2011 - Stando agli ultimi dati dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), nel 2010, sulle strade svizzere, sono state revocate quasi 79 000 licenze di condurre, circa 4000 in più (+5,4 %) rispetto all’anno precedente. Nell’anno in rassegna si è raggiunto il record di revoche per eccesso di velocità; anche le revoche per guida in stato di ebrietà sono aumentate, arrestando la tendenza al ribasso osservata gli anni precedenti.

Stando ai dati del registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) dell’USTRA, nel 2010, in Svizzera sono state ritirate complessivamente 78 986 licenze di condurre, 4105 in più rispetto all’anno precedente. Le cause principali restano le medesime: il superamento dei limiti di velocità – dove è stato toccato il livello più alto da sempre con 35 427 revoche (+1,2 %) – e l'alcol al volante. In quest’ultimo caso non si è confermata la tendenza decrescente osservata negli anni precedenti: le revoche, disposte quando il tasso di alcol nel sangue raggiunge o supera lo 0,8 per mille, sono state 18 371 (+5,4 %), mentre gli ammonimenti per ebrietà (alcolemia tra 0,5 e 0,79 ‰) 6746, facendo segnare addirittura una progressione del 12,2 per cento.

L’incremento constatato anche nel 2010 delle revoche per disattenzione o distrazione è probabilmente dovuta al crescente uso alla guida, di apparecchi elettronici multimediali come cellulari e sistemi di navigazione satellitare. Nel 2010 sono state 9775, registrando così una progressione dell’8,2 per cento rispetto all’anno precedente.

Efficacia della normativa più severa

Nella maggior parte dei casi (circa il 63,8 %), la durata della revoca oscillava dal mese ai tre mesi. Le persone che si sono viste ritirare la patente per un periodo dai sette ai dodici mesi sono state 3427 (+9,4 %) e quelle per oltre dodici mesi 1601 (2009: 1699; -6,1 %). Il 17,8 per cento delle licenze di condurre è stato ritirato a tempo indeterminato (+20,7 %); la normativa più severa in vigore dal 2005, che prevede un aumento progressivo della durata della revoca nei casi di recidiva (sistema a cascata), continua pertanto a incidere sulle statistiche. Ai recidivi viene revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato: prima di potersi rimettere alla guida di un veicolo devono seguire con successo una terapia adeguata e risolvere i loro problemi caratteriali o di dipendenza.

Anche la licenza di condurre in prova, introdotta nel 2005, si ripercuote sulle statistiche: nel 2010 ne sono state annullate ben 1388, l’80,9 per cento in più rispetto all’anno precedente, mentre in 7030 casi (+27,2 %) è stata disposta una proroga di un anno del periodo di prova. L’annullamento viene disposto in presenza di due infrazioni durante il periodo di prova, per la proroga ne basta una sola. Questo incremento è essenzialmente dovuto alla conclusione, nel 2009, del periodo transitorio in cui i nuovi conducenti erano ancora soggetti al regime previgente che non prevedeva la licenza di condurre in prova; dal 2010 tutte le nuove patenti sono state rilasciate in prova.  

Più perizie psicologiche

Nel 2010, in Svizzera sono state effettuate 3037 perizie psicologiche allo scopo di determinare l’idoneità caratteriale alla guida. Rispetto all’anno precedente, si registra pertanto un incremento del 26,5 per cento (+ 638). Tale evoluzione è riconducibile essenzialmente ai due motivi seguenti:  

  • Dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova – come illustrato precedentemente, a seguito di una seconda revoca durante il periodo di prova di tre anni – l’interessato può chiedere il rilascio di una nuova licenza per allievo conducente unicamente se presenta una perizia che attesti la sua idoneità in materia di psicologia del traffico. Nel 2010, i casi di questo genere sono stati 1388.
  • Nel 2005 è stato introdotto il sistema a cascata nei confronti dei recidivi: dopo tre infrazioni gravi al codice stradale, il conducente deve sottoporsi a una perizia in materia di psicologia del traffico. 

L’incremento di questi esami è riconducibile anche al numero di revoche per mancata idoneità caratteriale; nel 2010 sono state 973, 161 in più (+19,8 %) per cento rispetto all’anno precedente. 

Maggiore incremento registrato nella classe di età dai 20 ai 29 anni

In cifre assolute, è la classe di età dai 20 ai 29 anni a detenere il primato di revoche (complessivamente 25 810, + 3,8 %), seguita da quella dai 30 ai 39 anni (complessivamente 17 352, +5,4 %) e dalla classe dai 40 ai 49 anni (complessivamente 16 632, +4,5 %). Nella classe di età dai 50 ai 59 anni sono state revocate 10 675 licenze di condurre (+8 %), in quella dai 60 ai 69 anni 5422 (+10,9 %) e tra gli ultrasettantenni 4904 (+22,6 %). I giovani conducenti con meno di 20 anni che si sono visti ritirare la patente sono stati 3426, l’1 per cento in più rispetto al 2009.

Questi dati sono esposti nel documento «Compendio della statistica delle misure amministrative 2010» allegato al presente comunicato stampa.

Contravventori con licenze di condurre estere

Secondo il diritto internazionale, in Svizzera non è possibile revocare la patente a conducenti provenienti dall'estero. Tuttavia può essere loro vietato l'uso della licenza di condurre straniera in modo che non siano più autorizzati a guidare su suolo elvetico. Nel 2010, il numero di persone colpite da questa misura è rimasto pressoché invariato, facendo registrare un incremento minimo, da 18 323 a 18 369 casi.

L'adozione di misure amministrative contro i trasgressori del codice della strada rientra tra le competenze dei Cantoni. Questi comunicano le misure all'Ufficio federale delle strade (USTRA) che provvede ad aggiornare il registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) su cui le autorità preposte si basano per valutare la reputazione dei conducenti in vista del rilascio e della revoca delle licenze. All’inizio di ogni anno, l'USTRA pubblica la statistica ADMAS relativa all'anno precedente.

Misure amministrative più repressive e sistema a cascata in vigore dal 2005

Dal 1° gennaio 2005, le durate minime delle revoche vengono aumentate progressivamente in caso di ripetute infrazioni medio gravi o gravi al codice della strada (sistema a cascata). Dopo tre infrazioni gravi o quattro medio gravi commesse nell’arco di dieci anni, la licenza di condurre viene revocata a tempo indeterminato (comunque per un periodo di almeno due anni). Il conducente, che dopo aver riottenuto la patente, commette nuovamente un’infrazione, incorre in una revoca definitiva.

Le infrazioni si suddividono nelle tre categorie seguenti:

- infrazioni lievi quando il conducente provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera. La prima volta, oltre alla multa, viene viene disposto unicamente un ammonimento.
Esempi: superamento dei limiti di velocità di 16-20 km/h all’interno delle località, di 21-25 km/h fuori dall’abitato, di 26-30 km/h sulle autostrade, guida in stato d’ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50-0,79 per mille.

- infrazioni medio gravi quando il conducente provoca un pericolo per la sicurezza altrui che non può essere ritenuto né minimo né serio e parallelamente si rende responsabile di una colpa che non può essere qualificata né come leggera né come grave. La prima volta, oltre alla multa, viene disposta una revoca della licenza di condurre per almeno un mese.
Esempi: superamento dei limiti di velocità di 21-24 km/h all’interno delle località, di 26-29 km/h fuori dall’abitato, di 31-34 km/h sulle autostrade, guida in stato d’ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50-0,79 per mille quando associata a un’ulteriore infrazione lieve. 
 
- infrazioni gravi quando il conducente cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui e si rende responsabile di una colpa grave. La prima volta, oltre alla pena pecuniaria o detentiva, viene disposta la revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi.   
Esempi: superamento dei limiti di velocità pari o superiore a 25 km/h all’interno delle località, pari o superiore a 30 km/h fuori dall’abitato, pari o superiore a 35 km/h sulle autostrade, guida in stato d’ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue che raggiunge o supera lo 0,80 per mille, guida sotto l’influenza di stupefacenti.


Per informazioni

Servizio stampa dell'Ufficio federale delle strade, tel. 031 324 14 91



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