Passare al contenuto principale

Basi legali

Leggi e modelli che regolano le attività dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Organizzazione e mandato

L’Ufficio federale delle strade è l’autorità competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato, ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del DATEC

Infrastruttura

La norma di riferimento è la legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali, corredata dalla rispettiva ordinanza del 7 novembre 2007.

Elenco completo di leggi e ordinanze federali in materia:

Costruzione stradale (RS 725.1)

I progetti sono elaborati e realizzati in ottemperanza anche alle seguenti norme:

Standard, modelli e altra documentazione relativa alle strade nazionali:

old-standards

Acquisizioni

L’USTRA effettua ogni anno numerose acquisizioni attenendosi alle seguenti disposizioni:

Usufruisce inoltre di un manuale appalti interno, aggiornato periodicamente in base ai cambiamenti normativi in materia:

Finanziamento dell’infrastruttura e sovvenzioni

L’USTRA applica le seguenti norme:

Circolazione stradale

Elenco completo di leggi e ordinanze federali:

Norme della circolazione

Istruzioni, direttive, circolari e pubblicazioni:

dokumente-strassenverkehr

Procedure

L’USTRA agisce in ottemperanza alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA ; RS 172.021).