Per la stragrande maggioranza dei conducenti non cambia assolutamente nulla. Le novità riguardano unicamente chi è al volante sotto l’effetto dell’alcol e viene fermato a un posto di controllo.
Finora chi a un test etilometrico presentava un valore pari o superiore allo 0,8 per mille doveva sot-toporsi a un esame del sangue per misurarne il contenuto di alcol. In futuro questo controllo sarà richiesto soltanto in determinati casi eccezionali, poiché lo stato di ebbrezza potrà essere dimostrato con l’accertamento etilometrico.
Con il nuovo metodo si misurano i milligrammi (mg) di alcol contenuti in un litro (l) di aria espirata, per cui cambierà l’unità di misura e dovremo abituarci a nuovi valori: 0,5 per mille corrispondono a 0,25 milligrammi per litro, 0,8 per mille a 0,4 milligrammi per litro.
No. Le prescrizioni non cambiano. In linea di principio, chi si mette al volante deve rinunciare come prima ad assumere alcol o altre sostanze.
No. Anche le sanzioni rimarranno invariate.
Se non sussistono segnali o indizi che lasciano presumere uno stato di inabilità alla guida per motivi diversi dall’alcol (p. es. effetto di sostanze stupefacenti), il prelievo di un campione di sangue in ospedale non è più necessario e l’esito è immediato. Inoltre vengono meno anche i costi del prelievo e dell’analisi.
Il controllo può essere effettuato su tutti gli utenti della strada (ad es. ciclisti, persone a cavallo, autisti di tram). Se ne prevede l’introduzione anche nel settore della navigazione.
No. In determinate circostanze è ancora richiesto. La polizia potrà ricorrervi, ad esempio, in caso di sospetta assunzione di sostanze stupefacenti o di medicinali, fuga del conducente, consumo di alcol successivo, rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico, malattie delle vie respiratorie. In caso di incidenti gravi la polizia lo disporrà, in particolare se le persone coinvolte hanno riportato lesioni talmente gravi da non poter soffiare nell’etilometro. Anche in futuro i conducenti sottoposti a controllo avranno la possibilità di richiedere, in aggiunta, che venga effettuato un esame del sangue (cfr. risposta 20).
I controlli verranno eseguiti in pratica come sinora: il conducente fermato dalla polizia dovrà soffiare nel tubicino dell’etilometro. Se il risultato è
- inferiore a 0,25 mg/l, potrà rimettersi al volante, a patto di non sottostare al divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol (ad es. neopatentati e conducenti di autocarri);
- compreso tra 0,25 e 0,39 mg/l, potrà accettarlo firmando. In caso di rifiuto, seguirà l’accertamento etilometrico probatorio con il nuovo apparecchio.
- pari o superiore a 0,40 mg/l, sarà obbligato a sottoporsi al test con l’etilometro probatorio.
La polizia ha tuttavia la facoltà di disporre direttamente l’accertamento etilometrico probatorio.
Per ottenere un risultato valido si deve inspirare profondamente e soffiare per almeno cinque secon-di, in modo da garantire l’espirazione di aria proveniente dai polmoni. Inoltre, l’accertamento può essere effettuato non prima di dieci minuti dopo l’ultima assunzione di alcol. Gli strumenti impiegati sono in grado di riconoscere la presenza di alcol residuo in bocca e altre sostanze alteranti.
Un risultato pari o superiore a 0,4 mg/l non ha bisogno di essere riconosciuto dalla persona interessata con apposizione della propria firma, in quanto ha valore probatorio per legge. Se non crede all’esito del test, il conducente ha la possibilità di richiedere sempre un esame del sangue.
I conducenti di veicoli a motore che rifiutano anche questo controllo rischiano la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria oltre al ritiro della patente per almeno tre mesi. Per motivi importanti si può inoltre effettuare un prelievo di sangue anche contro la volontà dell’interessato. Cosa non possi-bile, invece, nel caso dell’accertamento etilometrico.
Chi è sottoposto al test probatorio deve soffiare per almeno cinque secondi in un beccuccio collegato al nuovo etilometro, che rileva la concentrazione di alcol nell’aria espirata. Affinché l’esito abbia effi-cacia probatoria in tribunale, l’etilometro effettua sullo stesso campione di aria espirata due misura-zioni indipendenti a distanza di pochi secondi l’una dall’altra. Soltanto se entrambi i valori coincidono viene visualizzato un risultato valido, escludendo così qualsiasi possibilità di errore. Per garantirne il perfetto funzionamento, ciascun etilometro è revisionato periodicamente dall’Istituto federale di me-trologia METAS.
Gli etilometri hanno le dimensioni di una ventiquattrore, pesano circa cinque chili e sono dotati di un tubo con un beccuccio e di una maniglia che ne facilita il trasporto.
L’accertamento etilometrico probatorio ha già dato buoni risultati ed è accettato da molti anni in altri Paesi come Francia, Austria, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Italia, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Germania.
Nel 2015 in Svizzera sono morte 30 persone in incidenti legati all’alcol e altre 320 sono rimaste gravemente ferite in sinistri dovuti presumibilmente all’effetto dell’alcol. Il nuovo metodo coadiuva la polizia nella sua attività di controllo contribuendo indirettamente alla prevenzione del fenomeno.
No.
I costi saranno stabiliti dai tariffari cantonali. Questo tipo di controllo sarà tuttavia più economico dell’esame del sangue.
Il test sarà verbalizzato in modo tale da garantirne l’attribuzione a una determinata persona. Gli apparecchi devono inoltre registrare i valori misurati in maniera permanente.
- In caso di sospetta assunzione di stupefacenti e/o di medicinali.
- Se richiesto dal conducente.
- Se il test con l’etilometro non può essere effettuato (ad. es. in presenza di malattia delle vie respiratorie o se la persona interessata rifiuta di sottoporvisi o se nell’incidente ha riportato lesioni talmente gravi da non poter soffiare nell’apparecchio).
- Se il conducente tenta di influenzare il risultato della misurazione (ad es. tramite iperventilazione).
- Se deve essere determinato il grado di ebbrezza in un momento anteriore (ad es. dopo fuga del conducente).
- Se il conducente sostiene di aver consumato alcol soltanto dopo l’incidente o l’infrazione (consumo di alcol successivo).
- Se non è disponibile un etilometro probatorio.