Progetti pilota

La guida automatizzata su strade pubbliche al momento non è consentita. A tal fine sarebbe necessaria una modifica legislativa, che però non può essere disposta dal legislatore nazionale, in quanto presuppone la stipula di nuovi accordi internazionali. Fino a quel momento, per realizzare progetti pilota con veicoli a guida automatizzata sarà necessaria un’autorizzazione speciale.



A tal proposito, in virtù dell’articolo 106 capoverso 5 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), il Consiglio federale può rilasciare le autorizzazioni speciali che ritiene necessarie fintantoché la materia non sarà disciplinata per legge.

A tal fine è fondamentale che il progetto porti all’acquisizione di nuovi elementi utili in termini di stato dell’arte delle tecnologie o di utilizzo dei veicoli o sistemi automatizzati, fermo restando il vincolo di un nesso diretto con la circolazione stradale.

È altresì necessario illustrare le misure adottate per compensare il mancato rispetto di determinate disposizioni legali. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se la Confederazione ritiene che il rischio residuo del progetto sia sostenibile e proporzionato.

La domanda per il rilascio di un’autorizzazione speciale deve contenere, nello specifico:

  • indicazioni in merito agli elementi che si mira ad acquisire e relativo metodo;
  • indicazioni in merito alle disposizioni (norme delle circolazione, requisiti tecnici dei veicoli ecc.) che non saranno rispettate nella fase sperimentale;
  • indicazioni in merito alle misure di compensazione adottate per garantire lo scopo delle disposizioni derogate e la sicurezza. A seconda del progetto, possono rendersi necessari documenti riguardanti la tecnologia automobilistica, la sicurezza e la circolazione nonché le attività formative;
  • i documenti per l’ottenimento di una concessione di radiocomunicazione e, se del caso, i documenti per l’autorizzazione al trasporto di persone;
  • in caso di valutazione positiva e rilascio dell’autorizzazione speciale, inoltre, entro al massimo sei mesi dal termine del progetto deve essere trasmesso all’Ufficio federale delle strade (USTRA) un rapporto finale esaustivo contenente, in particolare, una descrizione delle nuove conoscenze acquisite.

 

Procedura di autorizzazione e competenze:

Il rilascio di un’eventuale autorizzazione speciale compete al Consiglio federale 1, che delega questo compito al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 2.

La domanda, corredata dei documenti necessari, deve essere trasmessa all’USTRA, competente per la materia.

L’autorizzazione ha durata limitata. Se, in fase di preparazione o in corso d’opera, cambiano alcune delle condizioni quadro, occorre, d’intesa con l’USTRA e a seconda dell’importanza di tali cambiamenti, fare richiesta di modifica o di rilascio di una nuova autorizzazione.

 


1 Art. 106 cpv. 5 legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

2 Art. 47 cpv. 6 legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

 

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