Procedura di rilascio dell'autorizzazione
In linea di principio, occorre distinguere tra deroghe relative a veicoli e trasporti eccezionali e trasporti urgenti e inevitabili.
L'USTRA rilascia autorizzazioni esclusivamente per i veicoli della Confederazione e per determinati trasporti postali da parte di fornitori privati o dei relativi subappaltatori (art. 92 cpv. 2 lett. abis e cpv. 4 ONC).
Le autorizzazioni per circolare la domenica o la notte concesse a veicoli e trasporti eccezionali vengono eventualmente inserite dalle competenti autorità come condizione nella relativa autorizzazione speciale, per cui non è necessaria una richiesta particolare.
Le deroghe al divieto di circolazione notturna o domenicale dovute all'urgenza o all'inevitabilità, invece, devono essere autorizzate dalle competenti autorità (art. 92 ONC).
Il Cantone di ubicazione o il Cantone sul cui territorio ha inizio il trasporto soggetto ad autorizzazione (il Cantone d'entrata nel caso di viaggi d'importazione e di transito transfrontalieri) rilascia l'autorizzazione speciale valida per tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di ubicazione decade se il trasporto non è effettuato sul suo territorio.
Durata della procedura di rilascio dell'autorizzazione / invio
L'evasione delle richieste debitamente compilate presuppone mediamente 2 giorni lavorativi (senza tenere conto del recapito postale). Qualora una richiesta venga presentata e autorizzata un giorno feriale prima della data prevista per il trasporto, l'USTRA addebita un supplemento per evasione urgente. Le autorizzazioni vengono inviate al richiedente per e-mail.
Per informazioni dettagliate consultare il documento PDF: